Cittadinanza: per le persone con disabilità non è più richiesto il giuramento

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La legge 91/1992 “Nuove norme sulla cittadinanza” prevede la concessione della cittadinanza italiana allo straniero, che (oltre a possedere i requisiti utili a tal fine) è tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, osservandone la Costituzione e le leggi. Negli ultimi anni, in cui il numero delle persone con disabilità straniere nel nostro Paese è cresciuto, tale adempimento si è rivelato discriminatorio, in particolare nei confronti di coloro che presentano particolari difficoltà o addirittura impossibilità ad esprimere oralmente tale volontà.

Ricorderete la storia di Christian Ramos, il giovane con sindrome di Down di origine colombiana ma nato in Italia che, nel 2013, si era visto negare la cittadinanza (poi comunque riconosciuta, grazie ad una mobilitazione su più fronti) perché giudicato incapace di prestare il giuramento, necessario per completare l’iter burocratico e diventare italiano a tutti gli effetti (qui l’ultima delle notizie pubblicate su questo sito).

A distanza di alcuni anni da quella storia emblematica, finalmente, arriva una modifica legislativa, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.

La sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 50 del 13/12/2017, e gli effetti decorrono dal giorno successivo, 14 dicembre 2017.

Source: Aipd Nazionale

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