INPS. Dal 30 settembre dismissione dei PIN, possibilità di delega per chi è impossibilitato all’accesso autonomo ai servizi online con SPID/CIE/CNS

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Come noto, l’INPS (circolare n. 87 del 17 luglio 2020, in linea con le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), dal 1° ottobre 2020 non rilascia più nuovi PIN (i codici necessari per l’accesso ai servizi online del sito dell’istituto). Questo per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, che sono: lo  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la  CIE (Carta di Identità Elettronica) e la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Nel periodo di transizione i PIN già rilasciati sono comunque rimasti in vigore, ma saranno definitivamente dismessi alla data del 30 settembre 2021 (Messaggio 2926, 25 agosto 2021).

Per i cittadini che siano impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS è prevista, a decorrere dal 16 agosto 2021, la possibilità di delegare un’altra persona all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto. La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori, pertanto chi già è in possesso di tale delega, per continuare ad esercitare il proprio ruolo nei riguardi dei soggetti tutelati, dovrà richiederne la registrazione.

In generale, la richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo la seguente documentazione:
– modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it);
– copia del documento di riconoscimento del delegante.

È però consentita la richiesta della registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante nei seguenti casi:
a) i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all’esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese presso l’Autorità competente. In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:
– modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it);
– copia del documento di riconoscimento del richiedente;
– copia del documento di riconoscimento del tutelato;
– autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;

b) gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:
– modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it);
– copia del documento di riconoscimento del richiedente;
– autocertificazione attestante la potestà genitoriale;

c) le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell’Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione:
– modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale INPS per motivi di salute (mod. AA09 scaricabile dal portale www.inps.it);
– attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l’impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS;
– documento di identità originale del delegante;
– copia del documento di identità del delegato.

In occasione dell’attribuzione della delega, il delegante può definirne il termine di validità. In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

Ogni persona può designare un solo delegato. Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone. Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS in luogo del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante. Le attività svolte dal delegato in luogo del delegante sono tracciate. La delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell’INPS dopo l’identificazione del delegato con il proprio documento di identità.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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