Green pass, obbligo per l’accesso nelle associazioni luoghi di lavoro e/o volontariato privati

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Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 226 e in vigore dal 22 settembre, ha esteso anche ai luoghi di lavoro privati l’obbligo di presentazione della certificazione covid-19 per i lavoratori e i volontari.

L’art. 3 infatti dispone (inserendo l’art. 9-septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87): “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la  diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19

Il comma 2 dell’art. 3 specifica che “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Le associazione del Terzo settore nelle cui sedi si svolge attività lavorativa o servizio di volontariato devono dunque allinearsi alle disposizioni indicate, che prevedono, per il datore di lavoro, oltre il compito di verificare il possesso della certificazione (comma 4), anche la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle “modalita’ operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

Inoltre, l’art. 8 dispone che “Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita’ culturali, sportive, sociali e ricreative.”

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Source: Aipd Nazionale

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