Lavoratori fragili, prorogate al 31 dicembre le misure di tutela introdotte con lo stato di emergenza Covid19

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Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (cosiddetto “decreto Green Pass“) è stato convertito con modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n. 133, nella quale sono state prorogate alcune disposizioni a favore dei lavoratori fragili introdotte per la prima volta con il decreto legge 18/2020.

In particolare, la legge di conversione ha introdotto l’art. 2 ter che prevede:
-la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità, per i lavoratori fragili, di prestare attività lavorativa in modalità agile,
– l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, a malattia ai fini del trattamento economico, non computabile ai fini del periodo di comporto.

L’art. 2ter sostituisce infatti le parole: “30 giugno 2021” con “31 dicembre 2021” al comma 481 dell’art. 1 della legge 178/2020, il quale, a sua volta, aveva esteso fino a quella data le disposizioni dell’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizione dell’art. 26 stabiliscono la possibilità di prestare attività lavorativa “in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto“.

Si ricorda la definizione di “lavoratori fragili”, introdotta dallo stesso art. 26 del decreto legge 18/20: i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
Sul concetto di fragilità si sono poi espressi, per definire ulteriori chiarimenti, il Ministero del Lavoro con il Ministero della Salute (vedi punto 3 della circolare n° 13 del 4 settembre 2020 , che a sua volta rimanda alla precedente circolare del Ministero della salute 29 aprile 2020).


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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