Invalidità civile, obbligo di comunicazione del reddito per le prestazioni ad esso collegate

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Come noto, per le prestazioni economiche erogate dall’INPS, vincolate al non superamento di un determinato limite di reddito, il cittadino titolare è tenuto annualmente a comunicare all’ente i propri redditi. Riguardo all’invalidità civile, si parla praticamente di tutte le prestazioni, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento.

La comunicazione può essere fatta sul sito INPS attraverso la compilazione del Modello RED; sono obbligati al RED anche i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni perché non devono – o non possono – essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (con il 730 o Unico).

INPS ha pubblicato ieri, 20 ottobre, un comunicato stampa con il quale informa che, a coloro non hanno comunicato i redditi, l’ente sta inviando una raccomandata, con cui viene comunicata la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento. Si legge nel comunicato che “Le prestazioni saranno nuovamente erogate solo dopo che l’interessato, beneficiario della pensione, avrà comunicato all’Istituto i redditi mancanti presentando domanda di ricostituzione reddituale, accedendo direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto ovvero tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività.
Una volta sospesa la prestazione, gli interessati avranno ulteriori 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti relativi agli anni dal 2017 al 2021. Dopo i 120 giorni la prestazione sarà definitivamente revocata e saranno recuperate le erogazioni non dovute.
In questa fase non sono interessate le pensioni erogate ai beneficiari con amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore che non abbiano comunicati i redditi: per loro la comunicazione della sospensione sarà inviata nei primi mesi del prossimo anno.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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