Circolare INPS 189/2021 sul congedo parentale SARS CoV-2

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INPS ha pubblicato la Circolare n° 189 del 17 dicembre 2021, fornendo istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di cui abbiamo dato conto su questo sito e che è stato convertito nella legge 17 dicembre 2021, n. 215), a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.

Il congedo in questione, come espressamente indicato nel decreto legge, può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria e può essere fruito per periodi ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 dicembre 2021. Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda.

Il punto 1.2 della circolare 189 riguarda nello specifico i “Requisiti per la fruizione del congedo per i figli con disabilità grave“. Il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale; deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
d) la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Il punto 3  elenca le “Situazioni di compatibilità del congedo in modalità giornaliera” e il punto 4 le situazioni di incompatibilità, il punto 5 invece tratta le “Situazioni di compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria“.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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