Legge di bilancio 2022, le specifiche disposizioni di interesse per le persone con disabilità

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Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”.

Citiamo di seguito le disposizione di specifico interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Barriere architettoniche. L’art. 1, comma 42, apporta delle modificazioni al decreto legge 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), inserendo l’art. 119-ter “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”, che introduce la possibilità di detrarre le “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti“. La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Incremento spesa per APE Social. L’art. 1, comma 93, incrementa l’autorizzazione di spesa per gli anni 22-23-24-25-26-e 27 per il finanziamento dell’indennità, riconosciuta a domanda, disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 della legge 232/2016 , rivolta a coloro che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni e 30 di contributi – tra altri –  assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i settanta anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti o che hanno una riduzione della capacita’ lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidita’ civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva di almeno 30 anni.

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (non è specifica per i padri di figli con disabilità, riguarda tutti). L’art. 1, comma 134 rende strutturale il congedo introdotto in via sperimentale. modificando il testo dell’art.1, comma 354, della legge 232/2016; dall’anno 2021 si tratta di 10 giorni di congedo da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, fruibili anche in via non continuativa. Su questo, INPS ha già pubblicato la circolare n° 1/2022 (vedere il punto 3 della stessa).

LEPS, Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali. L’art. 1, dal comma 159, affronta il tema dei LEPS, costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 281/1997, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l’attuazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 328/2000, e per l’adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l’omogeneità del modello organizzativo degli Ambiti Territoriali Sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS. In particolare si parla di servizi  e interventi rivolti alle persone anziane non autosufficienti o persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, cui i PUA, Punti unici di Accesso devono garantire l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari. Presso i PUA, équipe integrate assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell’individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, dunque di definire il progetto di assistenza individuale  integrata (PAI). Il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l’anno 2022, a euro 200 milioni per l’anno 2023, a euro 250 milioni per l’anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall’anno 2025. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza. Al comma 170, in sede di prima applicazione sono definiti i LEPS, individuati come prioritari nell’ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 147/2017, nella seduta del 28 luglio 2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell’allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

Trasporto scolastico. L’art. 1, comma 174, aggiunge al comma 449 dell’art. 1 della legge 232/2016, la lettera d-octies che inserisce, tra i finanziamenti ad opera del Fondo di solidarietà comunale, anche la quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

Turismo e persone con disabilità. L’art. 1, comma 176, al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone  con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica stessa, istituisce, presso il Ministero del turismo, un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità. Un decreto dello stesso Ministero, di concerto con il Ministro per le disabilità, dovrà adottare le disposizioni di attuazione del comma 176.

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. L’ art.1, comma 178, oltre a modificare la denominazione del fondo di cui all’art. 1, comma 330, della legge 160/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è identificato come « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità», lo trasferisce presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e ne prevede l’incremento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. L’art. 1, comma 179 istituisce il Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, finalizzato al potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. L’art. 1, dal comma 181 a 184 rifinanzia il fondo di 27 milioni di euro per l’anno 2022 per sostenere iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo.

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. L’art. 1, comma 183, incrementa con una dotazione di 50 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il Fondo, istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tirocini. L’art. 1, comma 721, stabilisce che, entro 180 giorni dalla data di di entrata in vigore della legge di bilancio, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definisca un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base di criteri indicati nello stesso comma.

Contributi a UIC, FISH, ANFFAS e FISM. L’art. 1, comma 736 attribuisce all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023; il comma 738 attribuisce alla Federazione Italiana Superamento Handicap un contributo di 0,25 milioni di euro per l’anno 2022 e di 0,65 milioni di euro perl’anno 2023; il comma 739 all’ANFFAS un contributo di 500.000 euro per il 2022. Il successivo comma 750 autorizza la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).

Sport. L’art. 1, comma 740, stabilisce che “al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024“.

Analisi dettagliate sui diversi interventi previsti dalla legge di bilancio 2022 che consigliamo di leggere sono disponibili sul sito www.handylex.org  e www.agenziaiura.it

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Source: Aipd Nazionale

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