Scuola. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe

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dal sito handylex.org 

(approfondimento a cura dell’Osservatorio Scolastico AIPD, che ha pubblicato su questo sito la scheda normativa n° 678 “Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)”.

A seguito della ripresa della pandemia e a seguito del diffondersi della nuova variante denominata “omicron”, il Governo, per una corretta ripresa del percorso scolastico in presenza, il 7 gennaio scorso, ha emanato il Decreto legge n. 1/22.
In particolare, all’art. 4, ha disciplinato la gestione della positività al Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.
Al fine di meglio comprendere a cosa i genitori ed i bambini possano andare incontro, cerchiamo di spiegare al meglio le ipotesi che si sono e si potranno creare.

Orbene, fermo restando l’obbligo per i docenti di aver completato il ciclo vaccinale, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 26/11/2021 n° 172, il primo comma, dell’art. 4 distingue tre ipotesi e varie “sotto-ipotesi”:
1. per le bambine ed i bambini della scuola dell’infanzia, se viene riscontrato un solo caso di positività, l’intera classe viene posta in Didattica a Distanza per 10 gg, tempo stabilito per la quarantena precauzionale.
2. per i bambini e bambine della scuola primaria:
a) per un caso di positività riscontrata, si applica a tutta la classe la cd. “sorveglianza” cioè vengono sottoposti al test antigenico o molecolare tutti gli alunni appena avuta notizia della positività e tale test è da ripetere dopo cinque giorni;
b) con due casi di positività invece, l’intera classe viene posta in Didattica a Distanza per 10 gg;
3. per le scuole secondarie di primo e secondo grado:
a) se si rileva un solo caso di positività, si applica a tutta la classe la “sorveglianza” non più con il solo tampone, ma con l’obbligo di mascherine FFP2; ovviamente la classe, tranne l’alunno positivo svolgerà didattica in presenza;
b) se si rilevano due casi di positività invece:
b1) gli alunni che hanno effettuato le prime due dosi di vaccino o che se guariti dal virus da almeno 120 giorni o che abbiano effettuato la terza dose di vaccino, possono continuare a frequentare in presenza, sempre indossando la mascherina FFP2;
b2) agli altri non nelle condizioni sopra indicate, saranno posti in DaD per 10 gg.
c) in presenza di tre casi di positività riscontrata, tutta la classe viene posta in DaD per 10 gg.

Ovviamente per tutti, docenti e studenti, resta fermo l’obbligo di non entrare a scuola se con temperatura superiore a 37,5 gradi o con sintomatologie respiratorie (tosse ad esempio…), nonché l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 e distanziamento.
Con la circolare n° 71 del 21 gennaio 2022, il Ministero ha specificato che, con riguardo agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
Per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in condizioni di massima sicurezza, anche in relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno, il Ministero ha precisato:
la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui all’oggetto;
resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5;
per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l’adozione di misure igieniche quali, a titolo esemplificativo, l’uso di gel per le mani e la frequente areazione dei locali;
lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato distanziamento interpersonale;
è consentita la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
Da ultimo, ha rinnovato l’invito ad eseguire il ciclo vaccinale secondo le tempistiche previste.

La circolare a firma congiunta della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e della Direzione Generale della Prevenzione della Sanità, autorizza, pertanto, in qualunque circostanza in cui si debba realizzare la DaD, gli alunni con disabilità a frequentare la scuola in presenza, purché autorizzati dalle famiglie e senza la presenza dei compagni che debbono essere collegati telematicamente per seguire la DaD.

Alcune osservazioni.
La circolare ribadisce il diritto costituzionalmente garantito degli alunni con disabilità allo studio e, ove possibile, alla didattica in presenza, dimostrando, da parte del Ministero, una particolare attenzione.
É inoltre fondamentale la previsione che l’alunno con disabilità possa frequentare in presenza solo se richiesto dalla famiglia oltre che l’uso delle mascherine, a meno che non vi sia una specifica esenzione al riguardo.
Lascia però perplessi il fatto che sia stata prevista la sola presenza dell’alunno con disabilità, pur affermando il suo diritto alla situazione di inclusione; probabilmente il Ministero ritiene che l’inclusione si realizzi col fatto che l’alunno con disabilità in presenza si senta in situazione di inclusione vedendo i compagni tramite il monitor del computer; però lo stesso Ministero ammette che la DaD, durante il periodo della sua applicazione, non ha giovato né per gli apprendimenti, né per la socializzazione.
É inoltre da far presente che il Decreto legge n. 1/2022 ha previsto l’obbligo di presenza per gli alunni delle classi delle scuole primarie dove sia stata rilevata la positività di un solo alunno, sottoponendoli solo alla “sorveglianza” con un tampone immediato ed uno dopo cinque giorni.
Tale norma, vale quindi per gli alunni con disabilità delle scuole primarie.
Per le scuole secondarie si ritiene che si dovrebbe effettuare però la distinzione tra vaccinati, guariti da 120 giorni e con richiamo e non vaccinati.

Occorrerebbe pertanto un chiarimento ulteriore del Ministero in tal senso.
Sia infine consentito un “piccolo dubbio” circa la legittimità della presente circolare come norma secondaria.
Il Decreto Legge n. 1/22 non prevede, al suo interno, alcuna deroga a quanto in esso disposto.
Pertanto nella legge di conversione occorrerà fare un cenno alla possibilità di deroga a favore di quanto disposto dal Ministero; se tale deroga non vi sarà, la circolare si potrà esporre al rischio di essere impugnata, con tutte le conseguenze del caso.

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Source: Aipd Nazionale

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