Legge sul dopodinoi, attribuzione delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n° 21 del 27 gennaio 2022, il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 7 dicembre 2021 “Riparto per l’annualita’ 2021 delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare”.

Le risorse assegnate al Fondo, di cui all’art. 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l’anno 2021, sono pari complessivamente a euro 76.100.000, di cui 20.000.000 di euro conferiti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016.

Dei 20 milioni di euro conferiti dalla legge 178/2020, 15 milioni sono specificamente destinati al rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilità grave di cui all’art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto 23 novembre 2016, e cioè:
– (lettera a) le persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
– (lettera b) le persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
– (lettera c) le persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 23 novembre 2016.

Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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Source: Aipd Nazionale

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