Lavoratori fragili e stato di emergenza da Covid-19, il decreto legge 221 è stato convertito dalla legge 11/2022

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Il decreto legge n° 221/2022 (di cui abbiamo dato conto su questo sito) è stato convertito dalla legge n° 11, 18 febbraio 2022.

Nel confermare la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, si prevede che tale data sia anche quella fino alla quale si applicano le disposizioni dell’art. 17 del decreto legge 221; questo, riportando a quanto indicato nell’art. 26 del decreto legge 18/2020, prevede che:

– i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
– per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 3, comma 3, legge n° 104/1992), laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Nel decreto legge n° 221/2022 le suddette disposizioni per i lavoratori fragili erano previste fino al 28 febbraio.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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