Carta Europea della Disabilità. INPS pubblica la circolare n° 46

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Dopo la pubblicazione del messaggio n° 853, 22 febbraio 2022, con il quale ha disposto le procedure per la richiesta della Carta europea della disabilità, introdotta dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, (di cui abbiamo dato conto su questo sito), INPS ha pubblicato la circolare n° 46 del 1° aprile 2022.

Con questa circolare, INPS illustra le modalità di presentazione della domanda, i soggetti legittimati alla richiesta, le modalità di distribuzione e di utilizzo della Carta.

Le modalità della richiesta sono già state indicate nel precedente messaggio n° 853/2022 che rimandava, tra le altre cose, a questa successiva circolare circa le procedure per caricare sul portale i verbali cartacei da allegare alla domanda; INPS indica che: “i verbali cartacei antecedenti al 2010 e i verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attestanti lo stato di invalidità, saranno allegati in copia con contestuale dichiarazione di responsabilità sulla conformità all’originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario l’interessato indicherà il Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo“.

Caratteristiche e modalità di utilizzo della Carta
La Carta è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e viene recapitata al cittadino tramite Poste Italiane.
Sulla Carta sono riportati: la fotografia del titolare; nome, cognome e data di nascita; numero seriale e data di scadenza del documento; QR code contenente unicamente le informazioni relative all’esistenza della condizione di disabilità.
É  anche riportata un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno. La scritta “Disability Card” è riportata in codice Braille.

La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non è cedibile a terzi; viene esibita all’erogatore dei servizi e la sua presentazione esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie sopra indicate.
L’erogatore, attraverso l’utilizzo di un lettore QR code e la digitazione del codice fiscale fornito dall’interessato, accede al servizio online di verifica messo a disposizione dall’INPS, anche mediante smartphone e tablet.
L’utilizzo della Carta consente all’erogatore, con differenti livelli di sicurezza, i seguenti accessi:
– accesso di I Livello, in cui l’erogatore chiede la sola verifica della permanenza dello stato di disabilità;
– accesso di II livello, previsto per specifici servizi e prestazioni convenzionate, che richiede l’inserimento dell’identità digitale da parte dell’erogatore. L’accesso di II livello è possibile solo in presenza dell’interessato che fornirà il consenso espresso mediante la comunicazione del codice OTP pervenuto sul proprio dispositivo telefonico all’erogatore del beneficio.
Dopo l’inserimento dell’OTP, l’applicazione visualizza una pagina in cui l’erogatore è tenuto a scegliere le informazioni che intende visualizzare tra le seguenti:
– giudizio medico legale (desunto dal verbale di invalidità civile);
– eventuale percentuale di invalidità civile (desunta dal verbale di invalidità civile);
– eventuali benefici fiscali (desunti dal verbale di invalidità civile);
– pensione percepita.
Dopo avere effettuato la scelta e avere espresso un’assunzione di responsabilità su tale scelta, l’erogatore del beneficio potrà visualizzare le sole informazioni di dettaglio corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

Agevolazioni e riconoscimento in Paesi dell’Unione europea. Ambito di utilizzo
Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici o privati coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa. Sul sito istituzionale del Ministro per le Disabilità sono pubblicate le convenzioni e le agevolazioni previste.
Attualmente la Carta viene riconosciuta oltre che sull’intero territorio nazionale anche negli altri Paesi pilota del progetto “EU Disability Card”: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania, Slovenia. La Commissione europea, entro il 2023, proporrà il riconoscimento della Carta in tutti gli Stati membri.

Periodo di validità
La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, e comunque, per non più di dieci anni dal momento del rilascio. Resta fermo quanto previsto in materia di revisione del requisito sanitario dal comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di decesso dell’intestatario.

L’INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna della Carta, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché alla revoca della stessa qualora accerti la non veridicità dei requisiti dichiarati o il venire meno degli stessi. In tale caso l’INPS notifica all’interessato il provvedimento di revoca.
Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta, il titolare a seguito di nuovo accertamento sanitario rientri in una delle categorie che necessita di maggiore sostegno, come individuate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, l’INPS provvede alla sostituzione della Carta con i relativi aggiornamenti.

Smarrimento, furto, distruzione della Carta
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può presentare telematicamente una nuova richiesta all’INPS. In caso di furto o smarrimento è necessario allegare alla richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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