Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, pubblicata la legge n° 32/2022

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 97 del 27 aprile 2022, la legge 7 aprile 2022, n° 32 “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”.

La legge delega al Governo l’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a “sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile“.

In particolare, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi:
– entro 12 mesi, per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli. Tra questi, (art. 2, comma 2, lett.d) “ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado”; inoltre tutte le misure di sostegno previste dovranno essere attuate “tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all’interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità” (art. 2, comma 2, lett. m).
– entro 24 mesi, per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore (art. 3, comma 1)
– entro 24 mesi, per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
– entro 24 mesi, per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani.
– entro 12 mesi, per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

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Source: Aipd Nazionale

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