Scuola. I nuovi PEI riconosciuti validi dalla Sentenza del Consiglio di Stato 3196/22

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La VII Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n° 3196 del 15/3/2022 e pubblicata il 26/4/2022, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, riformando la Sentenza del TAR Lazio n° 9795/21 che aveva annullato il Decreto Interministeriale n° 182/20 e le annesse Linee Guida per la formulazione dei nuovi PEI in formato elettronico adeguati ai nuovi principi dell’ICF e della Convenzione ONU (sul tema si vedano le precedenti news pubblicate su questo sito che riportano alle schede normative pubblicate dall’Osservatorio Scolastico AIPD).

Il Decreto Interministeriale 182/20 rivive nella sua efficacia ed è ormai certamente valido come Decreto generale che va applicato, preferibilmente e opportunamente a partire dal prossimo anno scolastico, ferma restando la piena legittimità e opportunità dell’applicazione delle norme che prevedono entro giugno di quest’anno l’indicazione da parte del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) delle risorse ritenute necessarie per il prossimo anno scolastico, anche con la formulazione dei PEI provvisori per gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’infanzia o a quella primaria, senza avere mai frequentato la scuola dell’infanzia, o per quelli che hanno ricevuto la diagnosi nel corso di quest’anno.
Sarà inoltre opportuno che il Ministero, proprio in forza dell’articolo 21, comma 2 del Decreto 182/20, apporti al testo tutte le modifiche che possono essere oggetto di contenzioso, stante la parte della Sentenza del TAR non toccata da quella del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato infatti, ripercorrendo gli otto motivi di ricorso al TAR, che sono stati accolti dalla sentenza riformata, ne esamina espressamente i primi due fondamentali, omettendo di entrare nel merito degli altri:

I primi due punti riguardavano il fatto che il D.I. n° 182/20 avrebbe dovuto essere, secondo il TAR Lazio, un “regolamento” e non un semplice decreto interministeriale:

  1. il Consiglio di Stato dimostra che il decreto è un atto amministrativo generale con specifiche indicazioni concernenti gli alunni con disabilità, la cui emanazione, come semplice “interministeriale”, era previsto da norme aventi forza di legge (D.Lgs. n° 66/17, art. 7, comma 2 ter). Pertanto la fonte giuridica dei contenuti del D.I. e delle Linee Guida sono legittime;
  2. conseguentemente non vi è stato “eccesso di delega” nell’emanarlo, oggetto del secondo motivo della sentenza del TAR Lazio che il CdS ha riformato.

Non essendosi il CdS pronunciato sugli altri sei motivi di censura, la sentenza dice che chiunque si ritenga danneggiato da una di quelle disposizioni inizialmente censurate può riproporre ricorso al TAR e, qualora il TAR stesso si pronunci per l’annullamento, sarà sempre il Consiglio di Stato ad esaminare singolarmente le specifiche denunce.
Si auspica pertanto che il Ministero emani immediatamente una Circolare esplicativa sugli effetti concreti e immediati di questa nuova Sentenza, a partire dalla fine di quest’anno scolastico, come già fece dopo la Sentenza del TAR del Lazio nel settembre dello scorso anno.


Per gli approfondimenti si rimanda alla lettura della scheda AIPD n° 686. “Il Consiglio di Stato ridà legittimità ai “nuovi PEI” (Sent. 3196/22)”; per chiarimenti è possibile contattare l’Osservatorio Scolastico a inviando una mail a scuola@aipd.it o chiamando il numero 333/1826707.

Un approfondito commento (sempre realizzato dal nostro Osservatorio Scolastico) dedicato alla questione è anche disponibile sul sito Handilex.org

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Source: Aipd Nazionale

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