Compartecipazione alla spesa. Il TAR del Veneto ribadisce che, in caso di persone con disabilità maggiorenni, vale l’ISEE ristretto

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Nonostante la normativa sull’ISEE sia molto chiara, ancora dobbiamo dare conto di cittadini con disabilità che si vedono costretti a rivolgersi al TAR per la difesa dei propri diritti, nello specifico sulla questione della compartecipazione al costo per la fruizione delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.

La questione specifica si riferisce al caso di una persona con disabilità maggiorenne di Lonigo (provincia di Vicenza) il cui ricorso al TAR del Veneto è stato sostenuto da AIPD Belluno insieme ad altre 23 associazioni coordinate dalla Fish Veneto, la stessa FISH Nazionale e ANFFAS.

Con la sentenza n. 682/2022, la Terza Sezione del TAR Veneto ha annullato – perchè illegittima – la richiesta del Comune di Lonigo di compartecipazione alla spesa, ma ha anche rigettato il ricorso incidentale del Comune che aveva proposto l’annullamento o disapplicazione dell’art. 6, comma 2, del DPCM. n. 159/2013, che, nel definire i criteri per la compartecipazione al costo alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte ai maggiorenni con disabilità, riconosce il diritto di presentare un “ISEE ristretto” e cioè relativo alla sola persona interessata e non all’intero nucleo familiare di cui fa eventualmente parte.

Il Comune inoltre, ai fini del calcolo della quota, aveva anche considerato la pensione di invalidità (non inclusa nel calcolo ISEE) percepita dal cittadino ricorrente, quando già il Consiglio di Stato – in riferimento alla norma di legge rappresentata dall’art. 2-sexies del decreto legge n°  42/2016, poi convertito dalla legge 89/2016 – ha chiarito che essendo l’ISEE l’unico strumento di calcolo utilizzabile per stabilire la capacità contributiva dei cittadini, non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche degli utenti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale.

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Source: Aipd Nazionale

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