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Dopo la legge 76/2016 e la Sentenza della Corte costituzionale 213/2016 (che hanno riconosciuto, l’una le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, l’altra l’estensione dei permessi mensili ai conviventi), l’INPS ha pubblicato la circolare 38/2017 nella quale fornisce indicazioni operative per la fruizione permessi e congedi ai lavoratori dipendenti del settore privato parti di unione civile o conviventi.

Con le due disposizioni infatti, viene riconosciuta alle parti dell’unione civile e ai conviventi di fatto l’equiparazione alla figura di “coniuge”, e dunque il diritto ad accedere alla fruizione dei permessi e congedi per l’assistenza del proprio caro.

L’INPS precisa che, in base a quanto indicato nella legge e nella sentenza, la parte di un unione civile ha diritto a fruire sia dei permessi mensili sia del congedo straordinario di due anni, mentre il convivente di fatto ha accesso ai soli permessi mensili. Particolarità, forse solo temporanea, riguarda la modalità di invio della domanda: per posta elettronica certificata/raccomandata con ricevuta di ritorno, o allo sportello INPS, invece che per via telematica, utilizzando i moduli comunque disponibili sul sito dell’ente.

Source: Aipd Nazionale

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