Pubblicati i decreti legislativi applicativi della riforma sulla “buona scuola”

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Dopo più di un mese dall’approvazione dei testi definitivi da parte del Consiglio dei Ministri (vedi nostra news del 7 aprile) sono stati finalmente pubblicati il 16 maggio come Supplemento Ordinario n° 23 nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n° 112 i testi degli otto decreti legislativi applicativi della l. n° 107/15 sulla “buona scuola”.

I decreti entreranno in vigore dal 31 maggio prossimo, anche se per diverse misure è previsto lo slittamento di uno o due anni scolastici.

In particolare il decreto legislativo n° 66 è quello che contiene le “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

Il testo definitivo di questo decreto recepisce tutti i pareri delle Commissioni della Camera già commentati dall’avv. Nocera sul nostro sito nella scheda normativa n° 549. Parere della Camera sullo schema di decreto delegato n° 378 sulla promozione dell’inclusione scolastica alla quale si rimanda quindi per le osservazioni.

Evidenziamo qui solo alcuni aspetti:

  1. è stato tolto qualunque riferimento al numero di alunni delle classi frequentante da alunni con disabilità; questo significa che non viene più abrogato il DPR n° 81/2009 e permangono quindi i limiti ivi previsti: 20, massimo 22;
  2. viene garantito il rispetto del genere dei collaboratori scolastici che devono prestare assistenza di base agli alunni con disabilità e che sono anche tenuti ad aggiornarsi per svolgere queste funzioni;
  3. rispetto alla garanzia della continuità didattica viene prevista la possibilità che i dirigenti scolastici, valutato l’interesse degli alunni ed eventualmente anche le richieste delle famiglie, possano proporre contratti a tempo determinato ai docenti per il sostegno precari dell’anno precedente; questo però “non prima dell’avvio delle lezioni” per dare priorità ai trasferimenti dei docenti di ruolo. Bisognerà vedere se in concreto tale misura possa essere realizzata e porti effettivamente ad una maggiore continuità didattica con lo stesso docente, considerato che prima dell’avvio delle lezioni i docenti precari potrebbero preferire di accettare incarichi sicuri in altre sedi, piuttosto che attendere l’eventualità di essere riconfermati nella sede dell’anno precedente.
    Non essendo specificata un’altra data per l’entrata in vigore di questa misura, essa si può già applicare per il prossimo anno scolastico.
  4. Per l’applicazione definitiva dei decreti sarà necessario emanare diverse altre norme e quindi occorrerà vigilare anche su queste. Inoltre è bene ricordare che la legge delega n° 107/15 prevede comunque un periodo di verifica dei decreti delegati di 2 anni dalla loro entrata in vigore, al termine del quale il Governo può apportare ulteriori modifiche correttive.

Nei prossimi giorni l’osservatorio scolastico AIPD produrrà ulteriori osservazioni su questo e anche sugli altri decreti pubblicati.

La FISH ha pubblicato un suo comunicato dove evidenzia aspetti positivi e alcune perplessità.

Source: Aipd Nazionale

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