Assegno temporaneo per figli a carico, nuove indicazioni da INPS con la circolare 93

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Così come ha fatto in merito all’assegno per il nucleo familiare (vedi qui l’ultima notizia dedicata), INPS torna sull’assegno temporaneo per figli a carico a pochi giorni di distanza dal messaggio 2371 (di cui abbiamo dato conto QUI) con la pubblicazione della circolare 30 giugno 2021 n° 93.

Nel confermare indicazioni già fornite precedentemente, con la circolare 93 INPS precisa alcune questioni:
– il richiedente l’assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. “Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l’Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore, così come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, in caso di affido condiviso dei minori“.
-il diritto alla prestazione è esteso ai “nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ex lege n. 184 del 1983). Diversamente, in caso di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, vale la regola secondo cui i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori, a cui si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013“.
– riguardo la condizione di figli a carico, “tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro (cfr. l’articolo 12 del TUIR)“.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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