Fruizione ad ore del congedo covid. Istruzioni INPS con la circolare 96

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INPS ha pubblicato la circolare 5 luglio 2021 n° 96, con la quale fornisce istruzioni amministrative circa la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, introdotto dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, (qui la notizia su questo sito) in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ferme restando tutte le indicazioni già contenute nella circolare n. 63/2021 (qui la notizia su questo sito).

Con la legge di conversione, si ricorderà, nel comma 2 dell’art. 2 del decreto 30 è stata aggiunta la frase «Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria». Tale possibilità è fruibile dai genitori dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge 30, e fino al 30 giugno 2021.
INPS specifica che “Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato“.
Il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo

Il congedo è rivolto ai genitori per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e, in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza limiti di età e a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Inoltre, il legislatore ha previsto la fruizione del congedo anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave (dunque anche asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative).

Per i lavoratori del settore privato, il congedo può essere fruito dai genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave. Per i lavoratori del settore pubblico, le modalità di fruizione del congedo, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il punto 3 della circolare chiarisce le compatibilità/incompatibilità con altre misure a favore dei genitori.
Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che, nello stesso giorno, la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, dello stesso congedo con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore, a meno che il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è invece possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, quando il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Ancora, INPS precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:
– è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
– è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
– è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
– è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
– è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Da ultimo precisa che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il “Bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia” di cui al paragrafo 7 della circolare n. 63/2021.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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