Terzo Settore. Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

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Con il decreto legge n° 73/2021 (di cui abbiamo dato conto su questo sito) è stato riconosciuto, all’art. 32, a favore dei “soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche’ alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale …..” un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 32, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito della misura pubblicando il Provvedimento 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, con il quale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa (200 milioni di euro per l’anno 2021) stabilito dal comma 1.

La comunicazione delle spese ammissibili da parte degli enti interessati, potrà essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Nella pagina dedicata al provvedimento anche il collegamento ai documenti utili per l’invio della comunicazione, che dovrà essere fatta esclusivamente per via telematica.

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Source: Aipd Nazionale

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