Terzo Settore, pubblicato il decreto che stabilisce, per gli enti, criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 26 luglio 2021, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107 “Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.”, che entrerà in vigore il 10 agosto 2021.

Il decreto individua, in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017, “i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attivita’ diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117“.

Ricordiamo il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 che afferma “Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita’ diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita’ di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita’ in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita’ di interesse generale.”.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che cosa si debba intendere per “attività strumentali” nell’art. 2 del decreto 107: “[…] si considerano strumentali rispetto alle attivita’ di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale perseguite dall’ente medesimo”.

Nell’art. 3 invece chiarisce che cosa si debba intendere per “natura secondaria”: “[…] si considerano secondarie rispetto alle attivita’ di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.”.
Ai fini del computo della percentuale del 66%, rientrano tra i costi complessivi dell’ente anche:
a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attivita’ di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attivita’ statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, ne’ al numeratore ne’ al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

L’art. 4 del decreto 107 stabilisce obblighi e sanzioni.


Come già indicato in precedenti news relative alle tematiche del Terzo Settore, la complessità della materia riguardante la riforma impone agli stessi enti che ne fanno parte di districarsi tra molteplici norme, indicazioni, analisi; su questo sito sono disponibili le news pubblicate sul tema a questo link: https://www.aipd.it/site/category/terzo-settore/
Si rimanda inoltre al documento, costantemente aggiornato, pubblicato sul sito della Camera dei Deputati e al sito www.csvnet.it, particolarmente ricco di dettagliate e aggiornate informazioni in merito. Ancora, riferimenti competenti sul territorio sono i Centri Servizi per il Volontariato.

Altri link utili:
– https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/
– https://italianonprofit.it/riforma/
– https://forumterzosettore.it/
– www.cantiereterzosettore.it
– Terzius Report 2021

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Source: Aipd Nazionale

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