Certificazioni verdi covid, nei centri sportivi esclusi dall’obbligo gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità

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E’ in vigore dal 27 novembre (giorno successivo alla pubblicazione sul n° 282 della Gazzetta Ufficiale) il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali”.

L”art. 4 apporta delle modificazioni al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87); di interesse specifico per le persone con disabilità è la modifica introdotta all’art. 9bis, comma 1, che riguarda  l’accesso in zona bianca a determinati servizi e attività, esclusivamente possibile per chi è munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 (definite all’art. 9, comma 2 dello stesso decreto legge 52).

Nella lett. d, vengono esclusi dall’obbligo della certificazionegli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità“, e vengono esplicitamente indicati, tra i servizi e le attività “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso“.

Le certificazioni verdi COVID-19 di cui al citato art. 9 comma 2, sono quelle che attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, (e , dal 15 dicembre, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del (dal 15 dicembre, ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo).


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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