Assegno Unico e Universale, novità introdotte dal decreto-legge 73/22

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n° 143 del 21 giugno 2022, il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” del quale riportiamo due articoli di nostro particolare interesse.

L’art. 26 “Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore” dispone: “1. All’articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

L’art. 38 “Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico” introduce modifiche al decreto legislativo n° 230/2021, istitutivo dell’assegno in argomento, con effetto dalle mensilità spettanti da marzo 2022 (Qui tutte le notizie dedicate pubblicate su questo sito).
In particolare:
– tra i destinatari dell’assegno unico e universale sono inseriti i nuclei familiari orfanili «per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.» [lett. c-bis inserita all’art. 2, comma 1, dopo la lettera c)];
– limitatamente all’anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età è erogato l’assegno secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 che riguarda i figli minorenni (“importo dell’assegno pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE  superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante“);
– limitatamente all’anno 2022, è esteso quanto indicato al comma 4 dell’art. 4 anche fino al compimento del ventunesimo anno di età (“Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilita’ media“);
– quanto indicato al comma 5 dell’art. 4 è applicato a partire dal 2023 (“Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili“);
– quanto inidicato al comma 6 dell’art. 4 è applicato a partire dal 2023  (“Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante“);
– è inserito, all’art. 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro), il comma 9-bis che dispone: «Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022».


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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