Assegno Unico Universale: confermate le misure correttive per famiglie con figli con disabilità

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La legge n° 122, 4 agosto 2022 – in vigore dal 20 agosto – convertendo con modificazioni, in legge il “Decreto semplificazioni” (Decreto Legge n. 73, 21 giugno 2022), rende definitive le sue disposizioni, tra le quali quelle dell’art. 38, titolato “Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico“, di seguito elencate:

  • Limitatamente all’anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico* senza limiti di età, l’importo dell’AUU è pari in misura piena a € 175 mensili per ISEE non superiore a € 15.000. Per livelli di ISEE superiori, l’importo si riduce gradualmente fino a 50 euro in caso di ISEE pari o superiore a € 40.000

L’importo “base” dell’AUU per figli con disabilità viene dunque equiparato, al momento solo per l’anno in corso, a quello già previsto per tutti i figli minorenni (Dlgs. 230/2021, art. 4, comma 1, così come modificato dalla normativa citata).

*Si rammenta che ai fini dell’AUU si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, e dunque non necessariamente fiscalmente a carico (Dlgs. 230/2021, art. 1, comma 2).

  • La maggiorazione mensile dell’AUU, già prevista per ciascun figlio con disabilità minorenne sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, spetta – al momento limitatamente all’anno in corso – fino al compimento del ventunesimo anno di età, ed è pari a € 105 in caso di non autosufficienza, a € 95 in caso di disabilità grave, e a € 85 in caso di disabilità media.
  • Incremento di euro 120 della maggiorazione compensativa (di cui al Dlgs 230/2021 art.5, comma 1) per ciascuna delle mensilità dell’anno 2022 (da marzo a dicembre), per i nuclei con almeno un figlio con disabilità a carico, in caso di ISEE non superiore a 25.000 euro (Dlgs. 230/2021, art. 5, comma 9-bis. Per il calcolo dell’effettivo importo della maggiorazione, vedi circ. INPS n.23/2022, punto 5).
  • Inoltre, l’AUU spetta ai nuclei familiari orfanili per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) e riconosciuto con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n°  104/92.

QUI è possibile visionare le precedenti notizie dedicata all’Assegno Unico Universale pubblicate su questo sito


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Source: Aipd Nazionale

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