Indennità una tantum per i lavoratori fragili del settore privato in malattia nel 2021, domanda entro il 30 novembre

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Come introdotto dall’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di cui abbiamo dato conto QUI), è previsto un bonus una tantum per il 2022 di euro 1.000 destinato ai lavoratori fragili di cui al decreto legge 18/2020, art. 26, comma 2 (decreto convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), che, non potendo svolgere la propria attività in smart working nel 2021, si sono assentati dal lavoro fruendo dell’indennità di malattia (ricordiamo che per questi lavoratori in quel periodo l’assenza dal lavoro è stata equiparata al ricovero ospedaliero), e hanno superato la soglia massima di fruizione dell’indennità di malattia stessa. Questa nuova misura, che non concorre alla formazione del reddito e non produce contribuzione figurativa, sarà erogata dall’INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

INPS ha pubblicato la Circolare n° 96, 5 agosto 2022, con la quale fornisce indicazioni operative.

La domanda dell’interessato deve essere inoltrata entro il 30 novembre 2022, on-line attraverso il servizio dedicato accedendo al portale INPS [con SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS)]. In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il Contact Center integrato (da rete fisso al numero verde 803 164 o da rete mobile allo 06 164164) o attraverso gli istituti di patronato.

I requisiti sono:
a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda (ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia, calcolato sulla base della normativa vigente per ogni tipologia di lavoratore, vengono considerate sia le giornate di malattia afferenti all’art. 26 del dl 18/2020 sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso);
d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente che dovrà essere a lui intestato o cointestato.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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