Assegno temporaneo per figli minori da luglio 2021. Pubblicato il d.l. 79/2021

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 135, 8 giugno 2021 il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Viene introdotto, a decorrerere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo su base mensile destinato ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, (e sue modificazioni successive alla conversione dalla legge 153/1988), a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti (art. 1):
a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili, sono individuati nell’Allegato 1 al decreto. Il comma 2 dell’art. 2 espressamente indica che gli importi sono “maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità“.

Per il finanziamento di questa misura all’INPS,  che provvederà evidentemente a fornire nei prossimi giorni indicazioni operative, è stato assegnato il limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro.

Riguardo la modalità di presentazione della domanda, questa “è presentata in modalita’ telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita’ indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilita’ arretrate a partire dal mese di luglio 2021” (art. 3).
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Questa misura è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021.

Non è invece compatibile con l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 per il quale l’art. 5 del decreto legge dispone che, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021,  “è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.”


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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