Convertito nella legge 76 il DL 44. Certificazioni verdi Covid per visite a strutture residenziali-socioassistenziali e consenso informato per chi è incapace naturale

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Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.», è stato convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, il cui testo coordinato è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 128, 31 maggio 2021.

Tra le misure introdotte con la legge di conversione, riportiamo:

– art 1bis: “Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice”.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalita’ e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le  strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l’ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 202 cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

– art 5: “Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacita’ naturale”.
1. All’art. 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le  seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Quando la persona in stato di incapacita’ naturale non e’ ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;
(…)
d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l’interessato e’ ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell’ASL di assistenza»;

– Art. 8: “Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore”.
4. All’art. 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “diverse dagli enti di cui all’art. 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117″ sono soppresse.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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