Proroga stato di emergenza, confermati il lavoro agile per i lavoratori fragili e i congedi per i genitori

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​È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 305 del 24 dicembre, il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19“.
Oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia, il Decreto Legge ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, dichiarato lo scorso 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei ministri.
Conseguentemente, sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale (art. 16 che rinvia alle disposizioni elencate all’Allegato A).

Di particolare interesse l’art. 17 “Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali”: questo dispone che, quanto previsto dall’art. 26, comma 2-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, ai sensi del quale i cosiddetti “lavoratori fragili” svolgono, di norma, l’attività lavorativa in modalità agile, sia prorogato “fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022“. Ancora, sono prorogate, fino al 31 marzo 2022, anche le disposizioni dell’art. 9 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n° 146, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 215/2021, che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale (per i dettagli su questi si vedano su questo sito la notizia dedicata e la notizia relativa alla successiva circolare INPS 189/2021).


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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