Con il recente Messaggio Hermes interno n. 2705 del 18 luglio scorso (comunicazione interna, non pubblicata sul sito dell’Istituto) l’INPS, rifacendosi a quanto effettivamente indicato dalla normativa in materia (v. art. 2 del DM n. 553/1992), chiarisce che “… nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono computati i redditi soggetti a IRPEF al lordo delle ritenute fiscali” .
L’Istituto rivede così le indicazioni contenute in precedente Messaggio Hermes n. 1688 del 19 aprile 2022: quest’ultimo, diramato a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenuti dai propri uffici locali, precisava invece che, ai fini del diritto alle prestazioni in oggetto “… sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF … al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.”
Ne consegue che l’applicazione delle nuove indicazioni potrebbe, in casi “estremi” avere rilevanza per i titolari di prestazioni di invalidità civile che percepiscono anche redditi imponibili ai fini IRPEF (redditi da lavoro, da locazione, pensioni di reversibilità): il reddito lordo, infatti, comprendendo anche le ritenute fiscali, è ovviamente di importo maggiore rispetto a quello netto, e dipende da vari fattori (aliquota d’imposta applicata, deduzioni e detrazioni dal reddito…), per cui rileva maggiormente per il raggiungimento del limite reddituale previsto per il diritto alle prestazioni.
Si rammenta che, con esclusione dell’indennità di accompagnamento, le prestazioni di invalidità civile sono tutte correlate a un limite reddituale, superato il quale se ne perde il diritto.
In particolare, con riferimento alle prestazioni attribuibili alle persone con disabilità cognitiva:
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L’articolo Limiti reddituali per le prestazioni di invalidità civile. Stretta dell’INPS proviene da AIPD Sede Nazionale.
Source: Feed rss Aipd Nazionale