Permessi e congedi per l’assistenza alla stessa persona con disabilità. Autorizzazione a più lavoratori richiedenti

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Con il Messaggio numero 4143 del 22 novembre 2023, INPS rende noto che è ora possibile autorizzare più lavoratori alla fruizione sia di periodi di congedo straordinario, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n° 151/2001, sia dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n° 104/1992, purché alternativamente e non negli stessi giorni.

Le novità introdotte fanno riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n° 105, di cui avevamo dato conto QUI.

Con l’abolizione del referente unico è pertanto riconosciuto, anche agli altri legittimati dalla normativa diversi dai genitori, il diritto di alternarsi nell’assistenza della persona con disabilità. Rimane preclusa invece la possibilità di autorizzare alla fruizione del congedo straordinario più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona  (diritto invece riconosciuto ai genitori, che ne possono fruire alternativamente).

Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso, o del prolungamento del congedo o delle ore di permesso alternative al prolungamento, per assistere la stessa persona con disabilità in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona con disabilità in situazione di gravità.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Feed rss Aipd Nazionale

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