Congedi Covid, pubblicato il decreto legge 21 ottobre 2021 n° 146

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 ottobre 2021 n° 146, in vigore da oggi, 22 ottobre, che apporta alcune novità a misure già introdotte di interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie, e per i datori di lavoro.

L’art. 8 modifica l’art. 26 del decreto legge 18/2020 (articolo dedicato alle “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”):
– nel comma 1 dell’art. 26, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile ai fini del periodo di comporto, è considerato fino al 31 dicembre 2021;

L’art. 9 riguarda i “Congedi parentali” e introduce novità in vigore fino al 31 dicembre 2021:
– il comma 1 prevede per i lavoratori dipendenti, genitori di figlio convivente minore di anni quattordici, in alternativa all’altro genitore, la possibilità di astenersi dal lavoroper un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto“.  Lo stesso beneficio, ma a prescindere dall’età del figlio, è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92, oltre che per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio, anche nei casi in cui “sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura“. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per questi periodi di astensione – che sono coperti da contribuzione figurativa – è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7 (29,3 milioni di euro per l’anno 2021), un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

– il comma 3 dispone che “Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennita’ di cui al comma 2 e non sono computati ne’ indennizzati a titolo di congedo parentale“. Ricordiamo che i congedi di cui all’art. 32 del d.legislativo 151/2001 sono i congedi parentali di complessivi dieci mesi, fruibili entro i 12 anni di vita del bambino, mentre quelli di cui all’art. 33 si riferiscono al prolungamento di questi per i genitori di bambini con handicap.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it

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Source: Aipd Nazionale

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